Sesamo Software RSSSesamo Software - Mobile
    
    
 
 
SCADENZIARIO
Martedi' - 6 Luglio 2010
Studi di settore - Versamenti
Ultimo giorno utile per i soggetti interessati dagli studi di settore per effettuare i versamenti, in un'unica soluzione o come prima rata, delle imposte risultanti dai modelli Unico e Irap 2010, senza alcuna maggiorazione. I versamenti, a titolo di saldo per l'anno 2009 e di primo acconto per il 2010, vanno effettuati utilizzando il modello F24 telematico. I non titolari di partita Iva possono anche presentare l'F24 presso banche, agenzie postali e concessionari. Questi i codici tributo da indicare:
4001 Irpef - saldo
4033 Irpef acconto - prima rata
2003 Ires - saldo
2001 Ires acconto - prima rata
3800 Irap - saldo
3812 Irap acconto - prima rata
3801 addizionale regionale all'Irpef
3844 addizionale comunale all'Irpef - autotassazione - saldo
3843 addizionale comunale all'Irpef - autotassazione - acconto
1108 imposta sostitutiva dovuta sulle plusvalenze delle partecipazioni
4006 imposta sostitutiva dell'Irpef sulle plusvalenze indicate analiticamente in dichiarazione
4200 acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata
1100 imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate
4025 imposta sostitutiva dell'Irpef per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (c.d. forfettino)
6099 versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

Ultimo giorno utile per i soggetti interessati dagli studi di settore nella dichiarazione Unico 2010, per effettuare i versamenti delle imposte (Irpef, Ires, Irap, Iva) relative ai maggiori ricavi/compensi indicati in dichiarazione e del diritto camerale, senza alcuna maggiorazione. E' l'ultimo giorno utile anche per il versamento dell'eventuale maggiorazione del 3% per effetto dell'adeguamento spontaneo agli studi di settore, senza alcuna maggiorazione a titolo di interessi corrispettivi. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24 telematico. I non titolari di partita Iva possono anche presentare l'F24 presso banche, agenzie postali e concessionari. Questi i codice tributo da indicare:
3850 Diritto camerale
4001 Irpef - saldo
2003 Ires - saldo
3800 Irap - saldo
6494 studi di settore - adeguamento Iva
4726 persone fisiche - maggiorazione 3% adeguamento studi di settore - art. 2, c. 2bis, Dpr 195/99
2118 soggetti diversi dalle persone fisiche - maggiorazione del 3% adeguamento studi di settore - art. 2, c. 2bis, Dpr 195/99
Lunedi' - 12 Luglio 2010
Modello 730/2010 - Invio telematico
Ultimo giorno utile per i datori di lavoro, gli enti pensionistici, i Caf e i professionisti abilitati per l'invio telematico all'agenzia delle Entrate delle dichiarazioni predisposte (modelli 730 unitamente alle buste contenenti i modelli 730-1).
Giovedi' - 15 Luglio 2010
Iva - Registrazione corrispettivi
I commercianti al minuto e assimilati devono procedere alla registrazione, anche cumulativa, delle operazioni effettuate nel mese di giugno 2010 per le quali è stato rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale.
Giovedi' - 15 Luglio 2010
Iva - Fatturazione differita
I contribuenti Iva devono provvedere all'emissione e alla registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di giugno 2010, risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti. Le fatture devono contenere la data e il numero dei documenti cui si riferiscono. Per tutte le cessioni effettuate nel mese precedente nei confronti degli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.
Giovedi' - 15 Luglio 2010
Amministrazioni pubbliche - Versamento ritenute alla fonte
Le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché sui redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese di giugno 2010. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24EP telematico.
Questi i codici tributo da indicare:
100E ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati
104E ritenute su redditi da lavoro autonomo

Le stesse Amministrazioni devono provvedere al versamento dell'acconto mensile Irap dovuto sulle retribuzioni, sui redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e sui compensi corrisposti nel mese di giugno 2010, utilizzando il modello F24EP telematico con indicazione del codice tributo:
380E Irap

Le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato anche ad ordinamento autonomo devono provvedere al versamento dell'addizionale regionale e dell'addizionale comunale Irpef trattenute ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese di giugno 2010 sia per quel che riguarda le operazioni di conguaglio di fine anno che per le operazioni di cessazione del rapporto di lavoro. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24EP telematico. Questi i codici tributo da indicare:
381E addizionale regionale Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta
384E addizionale comunale Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta - Saldo
Venerdi' - 16 Luglio 2010
Sostituti d'imposta - Versamento sostitutiva su premi di produttività
I sostituti d'imposta devono provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva del 10% sulle somme erogate, nel mese di giugno 2010, ai dipendenti del settore privato in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza legati all'andamento economico delle imprese. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico. I non titolari di partita Iva possono anche presentare l'F24 presso banche, agenzie postali e concessionari.
Questi i codici tributo da indicare:
1053 imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente
1604 imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione
1904 imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione
1905 imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Val d'Aosta e versata fuori regione
1305 imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Val d'Aosta e maturata fuori delle predette regioni
Venerdi' - 16 Luglio 2010
Accise - Versamento
I soggetti obbligati al pagamento dell'accisa devono provvedere al versamento dell'imposta sui prodotti immessi in consumo nel mese di giugno 2010, utilizzando il modello F24 telematico e i seguenti codici tributo:


2801 quota accise benzine riservata alle Regioni a statuto ordinario
2802 accisa spiriti
2803 accisa birra
2804 accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi
2805 accisa gas petroliferi liquefatti
2806 accisa sull'energia elettrica
2807 addizionale energia elettrica (Dl 511/1988)
2808 addizionale energia elettrica (Dl 332/1989)
2809 accisa sul gas naturale per autotrazione
2810 maggiori proventi addizionale energia elettrica (Dl 332/1989)
2811 maggiori proventi addizionale energia elettrica (Dl 511/1988)
2812 denaturanti e prodotti soggetti a I.F. - Contrassegni di Stato
2813 diritti di licenza sulle accise e imposte di consumo
2814 accisa sul gas naturale per combustione
2815 imposta di fabbricazione sui sacchetti di plastica
2816 imposta di consumo su oli lubrificanti e bitume
2817 tassa emissione di anidride solforosa e ossido di azoto
2818 entrate accise eventuali e diverse
2819 imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio e bitume
2836 accisa sull'energia elettrica (Dlgs 504/1995, modificato dal Dlgs 26/2007) consumata nella regione autonoma Friuli Venezia Giulia
2837 accisa sul gasolio per uso autotrazione, immesso in consumo nel territorio nazionale, spettante alle regioni a statuto ordinario (legge 244/2007, art. 1, c. 298)
2845 accisa sul carbone, lignite e coke di carbon fossile utilizzati per carburazione o combustione (Dlgs 504/1995, art. 21, c. 2, lett. h)
2846 accisa sugli oli e grassi animali e vegetali utilizzati per carburazione o combustione (Dlgs 504/1995, art. 21, c. 2, lett. a)
2847 accisa sull'alcole metilico utilizzato per carburazione o combustione (Dlgs 504/1995, art. 21, c. 2, lett. d).
Venerdi' - 16 Luglio 2010
Unico 2010 - Versamenti
Ultimo giorno utile per le persone fisiche, le società semplici, le società di persone e soggetti equiparati, cui non si applicano gli studi di settore e che non partecipano ad associazioni, società e imprese soggette agli studi di settore, per effettuare il versamento, in un'unica soluzione o come prima rata, delle imposte risultanti dalle dichiarazioni Unico e Irap 2010, con maggiorazione dello 0,4%. In particolare, si tratta dell'Irpef e dell'Irap a titolo di saldo per l'anno 2009 e di primo acconto per il 2010; dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze; dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata, non soggetti a ritenuta d'acconto; dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze conseguite a partire dal 1/7/1998; dell'Iva relativa al 2009 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2010 - 16/6/2010. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico. I non titolari di partita Iva possono anche presentare l'F24 presso banche, agenzie postali e concessionari. Questi i codici tributo da indicare:
4001 Irpef - saldo
4033 Irpef acconto - prima rata
3800 Irap - saldo
3812 Irap acconto - prima rata
3801 addizionale regionale all'Irpef
3844 addizionale comunale all'Irpef - autotassazione -saldo
3843 addizionale comunale all'Irpef - autotassazione - acconto
1108 imposta sostitutiva dovuta sulle plusvalenze delle partecipazioni
4025 imposta sostitutiva dell'Irpef per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (c.d. forfettino)
1798 imposta sostitutiva per i contribuenti minimi - acconto prima rata
1800 imposta sostitutiva per i contribuenti minimi di cui all'art. 1, commi da 96 a 117, legge n. 244/2007
4006 imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Ilor sulle plusvalenze indicate analiticamente in dichiarazione
4200 acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata
1100 imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate
6099 versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

Ultimo giorno utile per i soggetti Ires, cui non si applicano gli studi di settore e che non partecipano ad associazioni, società e imprese soggette agli studi di settore, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per effettuare il versamento, in un'unica soluzione o come prima rata, delle imposte risultanti dai modelli Unico e Irap 2010, con la maggiorazione dello 0,4%. In particolare, si tratta dell'Ires e dell'Irap a titolo di saldo per l'anno 2009 e di primo acconto per il 2010; dell'Iva relativa al 2009 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,4% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2010 - 16/6/2010. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico con indicazione dei seguenti codici tributo:
2003 Ires - saldo
2001 Ires acconto - prima rata
3800 Irap - saldo
3812 Irap acconto - prima rata
6099 versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
Ultimo giorno utile per le persone fisiche, le società semplici, le società di persone e soggetti equiparati, titolari di partita Iva, che hanno scelto nella dichiarazione Unico 2010 il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 16 giugno 2010 (contribuenti non soggetti agli studi di settore) o entro il 6 luglio 2010 (contribuenti interessati agli studi di settore), per effettuare il versamento della 2^ rata delle imposte e dei contributi dovuti a titolo di saldo 2009 e di primo acconto 2010; della 2^ rata dell'Iva relativa al 2009, risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,4% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2010 - 16/6/2010 o 6/7/2010, con applicazione degli interessi nella misura del 4% annuo. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico con indicazione dei seguenti codici tributo:
4001 Irpef - saldo
4033 Irpef acconto - prima rata
1668 interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili
3801 addizionale regionale all'Irpef
3800 Irap - saldo
3812 Irap acconto -prima rata
3805 interessi pagamento dilazionato tributi regionali
3844 addizionale comunale all'Irpef - autotassazione -saldo
3843 addizionale comunale all'Irpef - autotassazione - acconto
3857 interessi pagamento dilazionato - autotassazione - addizionale comunale all'Irpef
4200 acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata
4025 imposta sostitutiva dell'Irpef per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (c.d. forfettino)
1108 imposta sostitutiva dovuta sulle plusvalenze delle partecipazioni
4006 imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Ilor sulle plusvalenze indicate analiticamente in dichiarazione
1100 imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate
6099 versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
Ultimo giorno utile per i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e che hanno effettuato il primo versamento entro il 16 giugno 2010 (contribuenti non soggetti agli studi di settore) o entro il 6 luglio 2010 (contribuenti interessati agli studi di settore) per versare la 2^ rata delle imposte Ires e Irap a titolo di saldo per l'anno 2009 e di primo acconto per il 2010; della 2^ rata dell'Iva relativa al 2009 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,4% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2010 - 16/6/2010 o 6/7/2010, con applicazione degli interessi nella misura del 4% annuo. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico con indicazione dei seguenti codici tributo:
2003 Ires - saldo
2001 Ires acconto - prima rata
1668 interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili
3800 Irap - saldo
3812 Irap acconto -prima rata
3805 interessi pagamento dilazionato tributi regionali
6099 versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
Venerdi' - 16 Luglio 2010
Diritto camerale - Versamento annuale
I soggetti iscritti alla Camera di commercio devono provvedere al versamento del diritto annuale a quella di appartenenza, con maggiorazione dello 0,4%, utilizzando il modello F24 telematico. I non titolari di partita Iva possono anche presentare l'F24 presso banche, agenzie postali e concessionari.
Il codice tributo da indicare è il seguente:
3850 diritto camerale
Venerdi' - 16 Luglio 2010
Imposta sugli intrattenimenti - Versamento
I soggetti che esercitano attività di intrattenimento devono versare l'imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese di giugno 2010, utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo 6728 (imposta sugli intrattenimenti).
Venerdi' - 16 Luglio 2010
Ici - Ravvedimento
Ultimo giorno utile per la regolarizzazione del versamento dell'acconto Ici 2010 non effettuato o effettuato in misura insufficiente entro il 16 giugno 2010 (ravvedimento) da parte dei proprietari di immobili, o titolari di diritti reali di godimento sugli stessi.
Il versamento dell'imposta, maggiorata di interessi legali e della sanzione ridotta al 2,5%, va effettuato utilizzando un bollettino di conto corrente postale, intestato al Concessionario, presso le agenzie postali, o tramite le banche convenzionate; ovvero bollettino di conto corrente postale, intestato al Comune, presso le agenzie postali, o tramite le banche convenzionate; in alternativa, utilizzando il modello F24 telematico per i titolari di partita Iva, ovvero il modello F24 presso banche, agenzie postali, concessionari, o con modalità telematiche, per i non titolari di partita Iva. Questi i codici tributo da indicare:
3901 imposta comunale sugli immobili per l'abitazione principale
3902 imposta comunale sugli immobili per i terreni agricoli
3903 imposta comunale sugli immobili per le aree fabbricabili
3904 imposta comunale sugli immobili per gli altri fabbricati
3906 imposta comunale sugli immobili - interessi
3907 imposta comunale sugli immobili - sanzioni
Venerdi' - 16 Luglio 2010
Contribuenti Iva - Adempimenti
I contribuenti Iva mensili devono versare l'imposta dovuta per il mese di giugno 2010 (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell'imposta divenuta esigibile nel mese di maggio) utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo:
6006 versamento Iva mensile giugno

I contribuenti Iva che hanno scelto il pagamento rateale dell'imposta relativa al 2009 devono provvedere al versamento della quinta rata risultante dalla dichiarazione annuale, con applicazione degli interessi nella misura del 4% annuo a decorrere dal 16 marzo 2010, utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo:
6099 versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
I soggetti che hanno ricevuto le dichiarazioni d'intento rilasciate dagli esportatori abituali e gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni devono provvedere all'invio telematico della comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese di giugno 2010.
Venerdi' - 16 Luglio 2010
Sostituti d'imposta - Versamento ritenute
I sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute effettuate nel mese di giugno 2010 su redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico. I non titolari di partita Iva possono anche presentare l'F24 presso banche, agenzie postali e concessionari.
Questi i codici tributo da indicare:
1001 retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio
1002 emolumenti arretrati
1004 redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
1012 indennità per cessazione di rapporto di lavoro
1024 proventi indicati sulle cambiali
1025 obbligazioni e titoli similari
1029 interessi e redditi di capitale diversi dai dividendi dovuti da soggetti non residenti
1030 altri redditi di capitale diversi dai dividendi
1031 redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi - Soggetti non residenti
1032 proventi da cessione a termine di obbligazioni e titoli similari
1038 provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rapporti di commercio
1040 redditi di lavoro autonomo - compensi per l'esercizio di arti e professioni
1045 contributi corrisposti a imprese da regioni, province, comuni e altri enti pubblici
1046 premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza
1047 premi per giochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni
1048 altre vincite e premi
1050 premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita
1051 premi e contributi corrisposti dall'Unire e premi corrisposti dalla Fise
1052 indennità di esproprio
1058 plusvalenze cessioni a termine valute estere
1243 proventi corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti
1245 proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti
3802 addizionale regionale Irpef
3847 addizionale comunale Irpef - Acconto
3848 addizionale comunale Irpef - Saldo
I sostituti d'imposta che durante l'anno corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a meno di quattro soggetti ed effettuano ritenute inferiori a 1.032,91 euro, devono provvedere al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nell'anno 2009, con maggiorazione dello 0,4%, e delle ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia, con maggiorazione dello 0,4%, con indicazione del codice tributo 1040, mentre per il versamento di ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nell'anno 2009, con maggiorazione dello 0,4%, devono indicare il codice tributo 1038. Il versamento avviene utilizzando il modello F24 telematico. I non titolari di partita Iva possono anche presentare l'F24 presso banche, agenzie postali e concessionari.

I condomini in qualità di sostituto d'imposta devono versare le ritenute del 4% operate, nel mese di giugno 2010, sui corrispettivi corrisposti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi (es. interventi di manutenzione o ristrutturazione degli edifici condominali e impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione caldaie, ascensori, giardini, ecc.) effettuate nell'esercizio di impresa. Nel modello F24 vanno indicati i codici tributo:
1019 per le ritenute operate nei confronti di soggetti Irpef
1020 per i soggetti Ires

Le imprese di assicurazione devono effettuare il versamento delle ritenute operate su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita, stipulate entro il 31 dicembre 2000, escluso l'evento morte, corrisposti o maturati nel mese di giugno 2010. Nel modello F24 telematico deve essere indicato il codice tributo:
1680 capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita

I soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) sono tenuti al versamento delle ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese di giugno 2010. Nel modello F24 telematico devono essere indicati i seguenti codici tributo:
1705 proventi derivanti dalla partecipazione a O.I.C.R. in valori mobiliari di diritto estero
1706 titoli atipici emessi da soggetti residenti
1707 titoli atipici emessi da soggetti non residenti
Venerdi' - 16 Luglio 2010
Riallineamento - Imposta sostitutiva
I contribuenti che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali dei beni indicati nel quadro EC devono provvedere al versamento della rata dell'imposta sostitutiva, con la maggiorazione dello 0,4%. Per i soggetti cui si applicano gli studi di settore la scadenza è spostata al 5 agosto 2010.Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del seguente codice tributo:

1123 imposta sostitutiva per il recupero a tassazione dell'eccedenza dedotta ai sensi art. 109, c. 4, lett. b) del Tuir - art. 1, c. 48, legge 244/07
Le società aderenti al consolidato fiscale o al regime di trasparenza fiscale che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali devono provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva, con la maggiorazione dello 0,4%.
Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del seguente codice tributo:
1125 imposta sostitutiva per il riallineamento delle differenze tra valori civili e fiscali degli elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato nazionale, al consolidato mondiale e al regime di trasparenza fiscale previsto, rispettivamente, dagli artt. 128, 141 e 115, c. 11, del Tuir - art. 1, c. 49, legge 244/07
I soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che applicano gli Ias (art. 15, commi 1 - 7, D.l. n. 185/2008) devono provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva dell'Ires, dell'Irap e di eventuali addizionali, con aliquota del 16% sul saldo oggetto di riallineamento delle divergenze a seguito dell'adozione degli Ias, con la maggiorazione dello 0,4%. Nell'ipotesi di riallineamento totale il versamento dell'imposta è assoggettato a tassazione con aliquota ordinaria, con la maggiorazione dello 0,4%. Si utilizza il modello F24 telematico con indicazione dei seguenti codici tributo:
1817 imposta a seguito del riallineamento totale delle divergenze Ias/Ifrs - art. 15, c. 4, D.l. n. 185/2008
1818 imposta sostitutiva a seguito del riallineamento parziale delle divergenze Ias/Ifrs - art. 15, c. 5, D.l. n. 185/2008
1819 imposta sostitutiva sulle divergenze dall'applicazione dei principi contabili internazionali di cui all'art. 15, c. 3, lett. b), D.l. n. 185/2008 - Divergenze Ias/Ifrs (art. 13, commi 5 e 6, D. Lgs. n. 38/2005)
1820 imposta sostitutiva sulle divergenze dall'applicazione dei principi contabili internazionali di cui all'art. 15, c. 3, lett. b), D.l. n. 185/2008 - Divergenze Ias/Ifrs (art. 13, comma 2, D. Lgs. n. 38/2005)
Venerdi' - 16 Luglio 2010
Operazioni straordinarie - Imposta sostitutiva
I soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che pongono in essere operazioni straordinarie (art. 15, commi 10-12, D.l. n. 185/2008) devono procedere al versamento dell'imposta sostitutiva nella misura pari al 16% sui maggiori valori attribuiti all'avviamento, ai marchi e ad altre attività immateriali e del 20% sui maggiori valori attribuiti ai crediti, con la maggiorazione dello 0,4%. Se i maggiori valori non sono relativi ai crediti, il versamento dell'imposta è assoggettato a tassazione con aliquota ordinaria. Per i soggetti cui si applicano gli studi di settore, la scadenza è spostata al 5 agosto 2010.Si utilizza il modello F24 telematico con indicazione dei seguenti codici tributo:
1821 imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all'art. 15, c. 10, D.l. n. 185/2008 - Maggiori valori attività immateriali
1822 imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all'art. 15, c. 11, D.l. n. 185/2008 - Maggiori valori altre attività
1823 imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all'art. 15, c. 11, D.l. n. 185/2008 - Maggiori valori crediti
Venerdi' - 16 Luglio 2010
Rivalutazione immobili - Imposta sostitutiva
I soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, nonché società di persone e imprese individuali che decidono di rivalutare gli immobili (art. 15, commi 16 - 23, D.l. n. 185/2008) devono provvedere al versamento della seconda rata dell'imposta sostitutiva nella misura pari al 3% sugli immobili ammortizzabili e allƇ,5% sugli immobili non ammortizzabili, con la maggiorazione dello 0,4%. Si utilizza il modello F24 telematico con indicazione dei seguenti codici tributo:
1825 imposta sostitutiva sul saldo attivo per effetto della rivalutazione di cui all'art. 15, c. 16, D.l. n. 185/2008 - Saldo attivo
1824 imposta sostitutiva sui maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della rivalutazione di cui all'art. 15, c. 16, D.l. n. 185/2008 - Maggiori valori dei beni
Venerdi' - 16 Luglio 2010
SIIQ - Imposta sostitutiva
Le società di investimento immobiliare quotate (Siiq), con esercizio coincidente con l'anno solare devono operare il versamento della rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate su immobili destinati a locazione, con maggiorazione dello 0,4%. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale.
Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico con indicazione dei seguenti codici tributo:
1120 imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap, relativa alle SIIQ e alle SIINQ - art. 1, comma 126, legge n. 296/06
1121 imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap sui conferimenti nelle SIIQ, SIINQ e fondi immobiliari - art. 1, commi 137 e 140, legge n. 296/06
Venerdi' - 16 Luglio 2010
Intermediari autorizzati - Versamento imposta sostitutiva
Banche, SIM e altri intermediari autorizzati sono tenuti al versamento dell'imposta sostitutiva applicata nel mese di maggio 2010 sulle plusvalenze (regime del risparmio amministrato) utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo:
1102 plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari

Banche, SIM e altri intermediari autorizzati sono tenuti al versamento dell'imposta sostitutiva sul risultato maturato (regime del risparmio gestito), in caso di revoca del mandato di gestione nel mese di maggio 2010.
Va utilizzato il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo:
1103 imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale

Istituti di credito e altri intermediari sono tenuti al versamento dell'imposta sostitutiva risultante dal "conto unico" relativo al mese di giugno 2010, sugli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi da banche, S.p.A. quotate ed Enti pubblici.
Banche, SIM e altri intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa versano l'imposta sostitutiva, risultante dal "conto unico" relativo al mese di giugno 2010, sugli utili delle azioni e dei titoli immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa.
Va utilizzato il modello F24 telematico, con indicazione del codice tributo:
1239 intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari
Venerdi' - 16 Luglio 2010
Utili - Versamento ritenute
Le società di capitali, le cooperative a responsabilità limitata e le banche popolari devono provvedere al versamento delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre precedente e deliberati dal 1° luglio 1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel medesimo periodo.

Va utilizzato il modello F24 telematico con indicazione dei seguenti codici tributo:
1035 ritenute su utili distribuiti da società - ritenute a titolo di acconto
1036 ritenute su utili distribuiti a persone fisiche non residenti o a società ed enti con sede legale e amministrativa estere
Venerdi' - 16 Luglio 2010
Settore petrolifero e gas - Versamenti
I soggetti che hanno conseguito nel periodo d'imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro e che operano nei seguenti settori:
1. ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi
2. raffinamento petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale
3. produzione o commercializzazione di energia elettrica

devono provvedere al versamento dell'addizionale Ires pari al 5,5%, con la maggiorazione dello 0,4%. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico con indicazione dei seguenti codici tributo:
2010 addizionale Ires settore petrolifero e gas - Art. 81, c. 16 - 18, Dl 112/2008 - acconto prima rata
2012 addizionale Ires settore petrolifero e gas - Art. 81, c. 16 - 18, Dl 112/2008 - saldo
Per i soggetti cui si applicano gli studi di settore, la scadenza è spostata al 5 agosto 2010.


Le imprese il cui volume di ricavi supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore, esercenti le attività di:
a. ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi
b. raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale

devono provvedere al versamento della seconda rata dell'imposta sostitutiva nella misura pari al 16% sul maggior valore delle rimanenze finali, con la maggiorazione dello 0,4%. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico, con indicazione del seguente codice tributo:
1815 imposta sostitutiva sul maggior valore delle rimanenze finali di cui all'art. 81, c. 21, Dl. 112/2008

Le società e gli enti commerciali che:
A. operano nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, con partecipazioni di controllo e di collegamento con immobilizzazioni materiali e immateriali nette dedicate a tale attività con valore di libro superiore al 33% della corrispondente voce del bilancio di esercizio
B. emittenti azioni o titoli equivalenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato
C. con una capitalizzazione superiore a 20 miliardi di euro determinata sulla base della media delle capitalizzazioni rilevate nell'ultimo mese di esercizio sul mercato regolamentato con maggiori volumi negoziati

devono provvedere al versamento dell'addizionale Ires pari al 4%, con la maggiorazione dello 0,4%. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico, con indicazione del seguente codice tributo:
2013 addizionale Ires 4% settore petrolifero e gas - Art. 3, c. 2, legge n. 7/2009 - acconto prima rata
2015 addizionale Ires 4% settore petrolifero e gas - Art. 3, c. 2, legge n. 7/2009 - saldo

Per i soggetti cui si applicano gli studi di settore, la scadenza è spostata al 5 agosto 2010.
Venerdi' - 16 Luglio 2010
Ravvedimento - Versamenti
Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 giugno 2010 per i contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi.
Il versamento delle imposte e delle ritenute, maggiorate degli interessi legali e della sanzione ridotta al 2,5% va effettuato utilizzando il modello F24 telematico per i titolarti di partita Iva, ovvero con modello F24 presso banche, agenzie postali, concessionari, o con modalità telematiche, per i non titolari di partita Iva.
N.B. I sostituti d'imposta cumulano gli interessi dovuti al tributo. Questi i codici tributo da indicare:
8901 sanzione pecuniaria Irpef
1989 interessi sul ravvedimento - Irpef
8902 sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef
1994 interessi sul ravvedimento - Addizionale regionale
8926 sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef
1998 interessi sul ravvedimento - Addizionale comunale - Autotassazione
8904 sanzione pecuniaria Iva
1991 interessi sul ravvedimento - Iva
8918 sanzione pecuniaria Ires
1990 interessi sul ravvedimento - Ires
8907 sanzione pecuniaria Irap
1993 interessi sul ravvedimento - Irap
8906 sanzione pecuniaria sostituti d'imposta
Martedi' - 20 Luglio 2010
Elenchi intrastat - Presentazione
Ultimo giorno utile per gli operatori intracomunitari con obbligo mensile e quelli con obbligo trimestrale per provvedere alla presentazione, in via telematica, degli elenchi integrativi per sanare eventuali violazioni concernenti la compilazione degli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizio, relativi ai mesi da gennaio a maggio 2010.
Martedi' - 20 Luglio 2010
Misuratori fiscali - Trasmissione dati trimestrali
I fabbricanti di misuratori fiscali e i laboratori di verificazione periodica abilitati devono trasmettere telematicamente i dati identificativi delle operazioni di verifica periodica effettuate nel secondo trimestre 2010.
Martedi' - 20 Luglio 2010
Operatori extra UE - Comunicazione trimestrale
Gli operatori commerciali extracomunitari identificati in Italia ai fini Iva che effettuano prestazioni di servizi tramite mezzi elettronici devono trasmettere la dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel trimestre precedente e versare l'Iva dovuta. L'obbligo sussiste anche qualora non siano state effettuate operazioni. La dichiarazione va inviata, in modo telematico, al Centro operativo di Pescara. Il pagamento va effettuato su un conto bancario denominato in euro.
Lunedi' - 26 Luglio 2010
Elenchi intrastat - Presentazione
Gli operatori intracomunitari con obbligo mensile devono provvedere alla presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni e/o acquisti e prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese di giugno 2010.
Venerdi' - 30 Luglio 2010
Imposta di registro - Contratti di locazione
I titolari di contratti di locazione devono versare l'imposta di registro relativa a contratti nuovi o rinnovati tacitamente dal 1° luglio 2010, utilizzando il modello F23 presso banche, agenzie postali o concessionari. Questi i codici tributo da indicare:

115T imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - prima annualità
112T imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - annualità successive
107T imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - intero periodo
114T imposta di registro per proroghe (contratti di locazione e affitti)
108T imposta di registro per affitto fondi rustici
Stampa SCADENZE FISCALI del 07/2010 - Sesamo Software S.p.A. STAMPA
Mese Precedente LUGLIO 2010 Mese Successivo
D L M M G V S
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
  oggi  
Sesamo Software S.p.A. Serivizi Informatici | Sito Internet Sesamo Servizi s.c. a r.l.

CSS Valido!