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<title>Sesamo Software - Notizie</title>
<link>http://www.sesamoweb.it</link>
<description>Notizie fiscali in tempo reale</description>
<language>it-IT</language>
<lastBuildDate>06/09/2010</lastBuildDate>
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<title>Sesamo Software - Notizie</title>
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<title><![CDATA[Vecchie cause alla resa dei conti]]></title>
<description><![CDATA[Dal 16 settembre 2010 entrano in vigore le modifiche al codice del processo amministrativo<br />Conto alla rovescia per le vecchie cause amministrative. Parte il 16 settembre 2010 il termine di 180 giorni per confermare di volere una sentenza sulle cause vecchie di cinque anni o piu'. Quindi gli avvocati devono tenere a mente la data del 15 marzo 2011. Oltre quella data le cause ultraquinquennali saranno inesorabilmente destinate all'archiviazione.<br />Lo prevede il nuovo codice del processo amministrativo, che punta alla disposizione transitoria, quale strumento per deflazionare i processi pendenti. Insomma lo smaltimento dell'arretrato si fa verificando quali, tra tutti i ricorsi pendenti, sono effettivamente le cause ancora di interesse tra le parti.<br /><br />Italia Oggi Sette]]></description>
<link><![CDATA[http://www.sesamoweb.it/dettagli_archivio_news.asp?ID_news=2327]]></link>
<author>NEWS - www.sesamoweb.it</author>
<pubDate>2010/9/6 12:00:00</pubDate>
<category domain="http://www.sesamoweb.it/news_archivio.asp">NEWS FISCALI</category>
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<title><![CDATA[Equitalia apre lo sportello virtuale]]></title>
<description><![CDATA[Basta una delega rilasciata dal cliente e il professionista abilitato avra' accesso alle informazioni<br />L'estratto conto online di Equitalia diventa accessibile anche agli intermediari abilitati. Grazie a una apposita delega conferita dai propri clienti i professionisti abilitati ai servizi telematici dell'agenzia delle Entrate potranno infatti consultare l'estratto conto dei loro clienti fornendo agli stessi un ulteriore e piu' immediato servizio. <br />La nuova modalita' di accesso si inserisce nel quadro del potenziamento dei servizi messi a disposizione da Equitalia ai cittadini ed in particolare punta ad ampliare l'operativita' online quale ulteriore nuovo canale di contatto che va ad aggiungersi alla rete di sportelli presenti sul territorio nazionale.<br /><br />Italia Oggi]]></description>
<link><![CDATA[http://www.sesamoweb.it/dettagli_archivio_news.asp?ID_news=2326]]></link>
<author>NEWS - www.sesamoweb.it</author>
<pubDate>2010/9/6 12:00:00</pubDate>
<category domain="http://www.sesamoweb.it/news_archivio.asp">NEWS FISCALI</category>
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<title><![CDATA[Fattura elettronica in forma libera con controlli interni]]></title>
<description><![CDATA[Per la Ue l'emittente e' il garante<br />Semplificate le regole di emissione delle fatture eletroniche con liberta' per i soggetti passivi di strutturare controlli interni di gestione idonei ad assicurare l'autenticita' dell'origine e l'integrita' del contenuto documentale. Sinora tali requisiti potevano essere garantiti solamente attraverso l'apposizione di firma digitale o l'utilizzo di trasmissioni Edi (Electronic data interchage), vale a dire l'interscambio di dati tra sistemi informativi.<br />Con la duplice finalita' di ridurre i costi per le imprese accrescendone l'efficienza, il Consiglio europeo con la direttiva 2010/45/Ue del 13 luglio 2010 ha introdotto infatti modifiche alla normativa Iva, incoraggiando il ricorso alla fatturazione elettronica mediante la soppressione degli ostacoli giuridici alla trasmissione e all'archiviazione dei documenti dematerializzati. (..)<br />Sembra in ogni caso riconoscersi una sorta di presunzione legale a favore del contribuente che abbia utilizzato firma digitale e trasmissione Edi, tecnologie in grado di assicurare di per se' l'autenticita' dell'origine e l'integrita' del contenuto.<br /><br />Il Sole 24 Ore del lunedi']]></description>
<link><![CDATA[http://www.sesamoweb.it/dettagli_archivio_news.asp?ID_news=2325]]></link>
<author>NEWS - www.sesamoweb.it</author>
<pubDate>2010/9/6 12:00:00</pubDate>
<category domain="http://www.sesamoweb.it/news_archivio.asp">NEWS FISCALI</category>
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<title><![CDATA[Sicurezza sul lavoro vincola il datore]]></title>
<description><![CDATA[Gli obblighi del datore di lavoro per la sicurezza sul lavoro secondo la Cassazione<br />Con la Sentenza n. 31679 del 11 agosto 2010, la Corte di Cassazione ha stabilito che per garantire la sicurezza sul lavoro, il datore di lavoro non deve limitarsi a informare i lavoratori sulle norme antinfortunistiche previste, ma deve attivarsi a controllare con prudente e continua diligenza la puntuale osservanza. Nella fattispecie, la Corte ha respinto il ricorso del proprietario di un cantiere edile, ritenuto pertanto responsabile per l'incidente occorso ad un operaio caduto da un ponteggio, senza la protezione di un'idonea cintura di sicurezza. <br /><br />Fonte: Il Sole 24 Ore]]></description>
<link><![CDATA[http://www.sesamoweb.it/dettagli_archivio_news.asp?ID_news=2324]]></link>
<author>NEWS - www.sesamoweb.it</author>
<pubDate>2010/9/3 12:00:00</pubDate>
<category domain="http://www.sesamoweb.it/news_archivio.asp">NEWS FISCALI</category>
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<title><![CDATA[La detassazione completa della retribuzione per impiego notturno]]></title>
<description><![CDATA[La retribuzione agevolata per il lavoro notturno e la possibilita' di recuperare l'agevolazione spettante per l'anno 2008 e 2009<br /><br />Con la Risoluzione n. 83 del 17 agosto 2010, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento fiscale delle retribuzioni erogate ai dipendenti per lavoro notturno e straordinario. In particolare, l'Agenzia stabilisce il principio secondo cui la retribuzione per il lavoro notturno deve essere detassata nell'intera misura: sia la quota di retribuzione ordinaria, sia la relativa maggiorazione prevista da CCNL. L'ulteriore novita' e' che i lavoratori possono recuperare beneficio anche con effetto retroattivo a partire da quando e' entrato in vigore la norma agevolata, ovvero a partire da luglio 2008, tramite presentazione della dichiarazione integrativa o istanza di rimborso. <br /><br />Fonte: Il Sole 24 Ore]]></description>
<link><![CDATA[http://www.sesamoweb.it/dettagli_archivio_news.asp?ID_news=2323]]></link>
<author>NEWS - www.sesamoweb.it</author>
<pubDate>2010/9/3 12:00:00</pubDate>
<category domain="http://www.sesamoweb.it/news_archivio.asp">NEWS FISCALI</category>
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<title><![CDATA[Cedolare secca sugli affitti compensabile e pagabile a rate]]></title>
<description><![CDATA[La nuova cedolare secca sugli affitti sara' compensabile e potra' essere versata anche a rate, con le stesse modalita' e termini del versamento a saldo delle imposte sui redditi. Il locatore che intende assoggettare l'intero canone di locazione annuale alla nuova imposta sostitutiva del 20%, dovra' esplicitare tale scelta nella dichiarazione dei redditi, unitamente alla base imponibile di calcolo della cedolare secca ed agli estremi di registrazione del contratto di locazione. Sono queste le principali disposizioni attuative della nuova cedolare secca che dovranno essere introdotti nel provvedimento direttoriale sul federalismo fiscale. <br /><br />Fonte: Italia Oggi]]></description>
<link><![CDATA[http://www.sesamoweb.it/dettagli_archivio_news.asp?ID_news=2322]]></link>
<author>NEWS - www.sesamoweb.it</author>
<pubDate>2010/9/3 12:00:00</pubDate>
<category domain="http://www.sesamoweb.it/news_archivio.asp">NEWS FISCALI</category>
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<title><![CDATA[Sulle riserve pesa la presunzione]]></title>
<description><![CDATA[Dichiarazioni. Le indicazioni sulla compilazione dopo i chiarimenti di Assonime e dell'agenzia delle Entrate<br />La compilazione del prospetto riserve posto in calce al quadro RF del modello Unico per societa' di capitali, presenta diverse problematiche connesse ai casi di utilizzo di riserve preesistenti dovuti a distribuzione di utili o copertura perdite eserguite nel corso del 2009.<br />In modo particolare prima di inviare telematicamente il modello le societa' dovranno attentamente monitorare i righi RF 110 e RF 111 per capire se hanno applicato correttamente le presunzioni riportate nel decreto ministeriale del 2 aprile 2008.<br />Su questo complesso argomento non e' stata prodotta una circolare organica da parte del'agenzia delle Entrate che si e' limitata a trattare un singolo aspetto con la circolare 8/E del 13 marzo 2009, mentre Assonime ha affrontato la questione con la recente circolare 20/2010.<br /><br />Il Sole 24 Ore]]></description>
<link><![CDATA[http://www.sesamoweb.it/dettagli_archivio_news.asp?ID_news=2317]]></link>
<author>NEWS - www.sesamoweb.it</author>
<pubDate>2010/9/2 12:00:00</pubDate>
<category domain="http://www.sesamoweb.it/news_archivio.asp">NEWS FISCALI</category>
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<title><![CDATA[Il contradditorio raddoppia]]></title>
<description><![CDATA[La convocazione del contribuente prima dell'atto impositivo diventa un obbligo. Un secondo faccia a faccia se l'accertamento sintetico prosegue<br />Doppio invito per i contribuenti "non congrui" ai risultati del nuovo accertamento sintetico, redditometro compreso. Uno degli aspetti piu' significativi, che deriva dalle modifiche apportate dal decreto legge 78/2010, e' quello che impone l'obbligo per l'amministrazione finanziaria di convocare il contribuente al contraddittorio prima di procedere all'ammissione dell'atto impositivo fondato sull'accertamento sintetico.<br /><br />Il Sole 24 Ore]]></description>
<link><![CDATA[http://www.sesamoweb.it/dettagli_archivio_news.asp?ID_news=2316]]></link>
<author>NEWS - www.sesamoweb.it</author>
<pubDate>2010/9/2 12:00:00</pubDate>
<category domain="http://www.sesamoweb.it/news_archivio.asp">NEWS FISCALI</category>
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<title><![CDATA[La franchigia Iva slitta al 2013]]></title>
<description><![CDATA[Semaforo verde dalla Commissione europea alla richiesta dell'Italia. Ora tocca al Consiglio<br />Il regime di franchigia Iva per i contribuenti con fatturato fino a 30.000 euro potra' essere prorogato fino al 2013. Il semaforo verde della commissione europea alla richiesta dell'Italia e' arrivato con una proposta inviata il 23 luglio scorso al consiglio, al quale spetta l'ultima parola. <br />Nella sua valutazione, la commissione giudica potenzialmente positivo l'impatto della misura richiesta dal governo italiano, dato che il regime speciale semplifica i numerosi adempimenti Iva per le imprese con volume d'affari non superiore a 30.000 euro.<br /><br />Italia Oggi Sette]]></description>
<link><![CDATA[http://www.sesamoweb.it/dettagli_archivio_news.asp?ID_news=2315]]></link>
<author>NEWS - www.sesamoweb.it</author>
<pubDate>2010/9/2 12:00:00</pubDate>
<category domain="http://www.sesamoweb.it/news_archivio.asp">NEWS FISCALI</category>
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<title><![CDATA[I costi elevati in dichiarazione stoppano il rimborso dell'Irap]]></title>
<description><![CDATA[La presenza di spese rilevanti contrasta con l'asserita mancanza di autonoma organizzazione<br />L'Amministrazione finanziaria puo' negare al professionista il rimborso dell'Irap sulla base del fatto che ha esposto spese &#34importanti&#34 nella dichiarazione dei redditi. I costi possono rappresentare un elemento significativo per il giudice chiamato a decidere su un'istanza di rimborso rifiutata.<br />E' quanto si evince dall'ordinanza n. 18704 del 13 agosto 2010 della Corte di cassazione.<br /> <br />Il fatto<br />Il caso trattato riguarda una contribuente che aveva esposto nelle proprie dichiarazioni dei redditi costi molto elevati. Aveva assolto l'Irap, ma poi ne aveva chiesto all'Amministrazione finanziaria il rimborso perche' si riteneva, quale professionista, non soggetta al tributo per mancanza del requisito dell'autonoma organizzazione.<br /> <br />La formazione del silenzio-rifiuto veniva opposto con ricorso, respinto dalla Commissione tributaria provinciale adita, la cui sentenza era riformata in appello dalla Ctr, che riteneva non provata l'esistenza dell'organizzazione.<br /> <br />L'Amministrazione finanziaria propone ricorso per cassazione, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, censurando la sentenza impugnata per avere apoditticamente affermato l'inesistenza del requisito dell'autonoma organizzazione senza dare conto della circostanza, sottolineata dall'ufficio nella propria attivita' difensiva, che nelle dichiarazioni dei redditi relativi agli anni di imposta considerati la contribuente aveva esposto spese di rilevante entita'.<br /> <br />La decisione<br />La Suprema corte ritiene fondata l'opposizione, argomentando che gli alti costi inseriti nelle dichiarazioni dei redditi del contribuente possono essere un elemento e un indice molto significativo per il giudice che deve decidere su un'istanza di rimborso negata.<br />L'esposizione di detti componenti negativi di reddito ha giocato un eminente ruolo, poiche' proprio su questo motivo il Collegio ha appuntato l'attenzione, ritenendo fondata l'eccezione.<br /> <br />Il condivisibile giudizio logico e deduttivo che ne e' seguito mostra come, in effetti, la valutazione di una rappresentazione tributaria deve essere effettuata in tutta la sua completezza, senza limitarsi a considerare un elemento soltanto, come e' accaduto nella specie.<br />La Commissione regionale avrebbe dovuto valorizzare proprio il rapporto costi/organizzazione d'impresa, dato che questo rapporto va ad incidere sul presupposto impositivo dell'Irap (esercizio abituale di una attivita' autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi).<br /> <br />Per la verifica della sussistenza dell'autonoma organizzazione occorreva accertare, nella realta', se gli elementi patrimoniali e le prestazioni di lavoro dipendente, nonche' di altri servizi acquistati, erano di entita' tale che la prestazione di quella professionista non fosse assolutamente indispensabile nell'azienda. Certamente i costi elevati depongono a favore della soluzione positiva, in quanto gli stessi, concorrendo alla produzione dei ricavi, sono indice di autonomia che potenzia e accresce la capacita' produttiva del contribuente (cfr. sentenza 13570/2007).<br /> <br />Autonoma organizzazione<br />Per il resto, la motivazione del Collegio giudicante, per avvalorare le ragioni dell'Amministrazione finanziaria, ha richiamato i principi generali ripetutamente affermati in materia dalla sentenza 3676/2007, che decise sul &#34destino&#34 dei piccoli professionisti.<br />Il principio richiamato e confermato consiste nella circostanza che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, comma 1, primo periodo, e 3, comma 1, lettera c), del Dlgs 446/1997, istitutivo dell'Irap, l'esercizio delle attivita' di lavoro autonomo di cui all'articolo 49, comma 1, del Dpr 917/1986 (nella versione vigente fino al 31 dicembre 2003) e all'articolo 53, comma 1, del medesimo Tuir (nella versione in vigore dal 1° gennaio 2004), e' escluso dall'applicazione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive solo se si tratta di attivita' non &#34autonomamente organizzata&#34.<br /> <br />Il requisito dell'&#34autonoma organizzazione&#34, secondo la Corte suprema, ricorre al verificarsi delle seguenti condizioni:<br />che il contribuente sia il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita' e interesse<br />che lo stesso impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attivita' in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.<br />Quindi, e' onere del contribuente che richiede il rimborso dell'imposta dare la prova dell'assenza delle condizioni elencate (ex articolo 2697 c.c.) (Cassazione 27959/2008), non il contrario.<br /> <br />Insufficiente motivazione<br />L'altro caposaldo su cui poggia l'ordinanza 18704/2010 consiste nel rilevamento della carenza di motivazione della sentenza impugnata.<br />Infatti, la Cassazione ha &#34bacchettato&#34 il Collegio di merito per non avere dato conto dell'iter logico sulla base del quale e' pervenuto al giudizio di non imponibilita' e non aver tenuto in alcun conto i significativi elementi evidenziati dall'ufficio (gli elevati costi inseriti in dichiarazione).<br /> <br />Al riguardo, infatti, vige il principio (Cassazione 1756/2006) in base al quale ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il giudice di merito omette di indicare, nella stessa, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicita' della propria ratio decidendi (cfr. anche ordinanza 18809/2010).<br /><br />FiscoOggi.it]]></description>
<link><![CDATA[http://www.sesamoweb.it/dettagli_archivio_news.asp?ID_news=2312]]></link>
<author>NEWS - www.sesamoweb.it</author>
<pubDate>2010/9/2 12:00:00</pubDate>
<category domain="http://www.sesamoweb.it/news_archivio.asp">NEWS FISCALI</category>
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<title><![CDATA[Studi di settore su misura]]></title>
<description><![CDATA[La Cassazione contesta ancora una volta gli standard usati dal fisco. Accertamento illegittimo se l'attivita' non coincide<br />Il fisco incassa un altro duro colpo sugli studi di settore. E' infatti illegittimo l'accertamento fiscale fondato sugli standard se l'attivita' dell'azienda non e' esattamente quella studiata nei parametri usati dall'amministrazione. <br />L'altra picconata all'impianto di accertamento fiscale piu' discusso degli ultimi mesi arriva dalla Corte di cassazione che, con l'ordinanza n. 18941 del 31 agosto 2010, ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle entrate presentato contro una societa' che aveva contestato l'atto impositivo perche' l'attivita' svolta non corrispondeva perfettamente a quella presa come parametro dagli studi.<br /><br />Italia Oggi]]></description>
<link><![CDATA[http://www.sesamoweb.it/dettagli_archivio_news.asp?ID_news=2319]]></link>
<author>NEWS - www.sesamoweb.it</author>
<pubDate>2010/9/1 12:00:00</pubDate>
<category domain="http://www.sesamoweb.it/news_archivio.asp">NEWS FISCALI</category>
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<title><![CDATA[La superfirma digitale e' pronta]]></title>
<description><![CDATA[Dal 3 settembre verra' incrementato il livello di sicurezza. Da rottamare solo i codici 1202. Aggiornamento automatico delle smart card, ma non tutte<br />Dal prossimo 3 settembre debutta la firma digitale a sicurezza irrobustita. Il piu' elevato grado di affidabilita' della firma elettronica si otterra' con un semplice aggiornamento software della smart card posseduta. In certe particolari ipotesi sara' pero' necessario &#34rottamare&#34 la vecchia tessera e sostituirla con una di nuova generazione.<br />La data del 3 settembre prossimo e' quella nella quale entrano in vigore le nuove regole tecniche di sicurezza stabilite dalla deliberazione n. 45 del 21 maggio 2009 del Centro Nazionale per l'Informatizzazione della Pubblica Amministrazione e dalle successive modifiche apportate dalla determinazione commissariale n. 69 del 28 luglio 2010 (documenti reperibili in formato integrale sul sito Cnipa.Gov.it). <br />Per la gran parte delle smart card in circolazione si trattera' quindi di una operazione di adeguamento automatico ai nuovi formati della firma elettronica mentre per le smart card piu' vecchie, ovvero quelle con numero di serie riportato sulla carta che inizia con la sequenza &#341202&#34 sara' necessario provvedere, quanto prima alla loro sostituzione.<br />Queste ultime infatti non hanno la capacita' tecnica di supportare le nuove funzioni di sicurezza ed andranno quindi sostituite prima che la firma generata dalle stesse sia ritenuta non piu' compatibile sulla base delle nuove regole.<br /><br />Italia Oggi]]></description>
<link><![CDATA[http://www.sesamoweb.it/dettagli_archivio_news.asp?ID_news=2318]]></link>
<author>NEWS - www.sesamoweb.it</author>
<pubDate>2010/9/1 12:00:00</pubDate>
<category domain="http://www.sesamoweb.it/news_archivio.asp">NEWS FISCALI</category>
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<title><![CDATA[Contributi eccedenti il minimale:  alle Entrate la competenza sui ruoli]]></title>
<description><![CDATA[Il chiarimento e' contenuto nella nota con cui l'Inps impartisce istruzioni operative ai suoi uffici territoriali<br />Stretta collaborazione tra le strutture periferiche dell'Inps e dell'Agenzia delle Entrate per permettere al Fisco di essere l'unica interfaccia per il contribuente nello svolgimento degli adempimenti connessi all'iscrizione a ruolo dei contributi dovuti in riferimento alla quota di reddito che eccede il minimale.<br /> <br />Questo il principio ispiratore del messaggio n. 21827/2010, con il quale l'istituto previdenziale impartisce ai propri uffici territoriali le dovute &#34istruzioni d'uso&#34.<br /> <br />Chi iscrive a ruolo<br />La nota ricorda, innanzitutto, che, ai sensi della disposizione contenuta nell'articolo 32-bis del decreto legge n. 185/2008, l'iscrizione a ruolo dei contributi e premi dovuti, principalmente da artigiani e commercianti, sulla quota di reddito che supera il minimale e che a seguito della notifica della comunicazione di irregolarita' e degli atti di accertamento non risultano versati all'erario, spetta all'Amministrazione finanziaria.<br />Cosi' i contribuenti, a partire dal mese di luglio di quest'anno, si sono visti recapitare al proprio domicilio le cartelle di pagamento dall'Agenzia delle Entrate derivanti dai controlli effettuati, sia ai fini fiscali che contributivi, sulla annualita' 2006.<br />La norma, quindi, individua nell'Agenzia delle Entrate, a cui compete il controllo e la verifica delle dichiarazioni dei redditi, l'unico interlocutore per il contribuente anche nel caso in cui le verifiche comportino effetti sugli obblighi previdenziali.<br /> <br />Chi gestisce la cartella di pagamento<br />Cosi' come indicato nel foglio di avvertenze che accompagna la cartella di pagamento, i contribuenti si dovranno rivolgere direttamente all'ufficio delle Entrate, indicato nella sezione &#34Dettaglio Addebiti&#34, per ricevere chiarimenti, indirizzare eventuali contestazioni per ottenere l'annullamento del ruolo o lo sgravio della cartella nel caso in cui il pagamento della somma richiesta sia stato effettuato prima dell'iscrizione a ruolo.<br />In particolare, nel caso in cui il debito sia stato gia' onorato direttamente presso l'istituto previdenziale, l'interessato deve farsi rilasciare dall'Inps la certificazione attestante l'avvenuta regolarizzazione sulla base del reddito verificato dal Fisco. A tal fine, gli uffici dell'Ente emettono un &#34estratto debitorio&#34, che riporta il valore del reddito denunciato all'istituto e l'importo della contribuzione versata. Con questo documento, timbrato e sottoscritto, e una copia del modello di pagamento F24, il contribuente puo' richiedere al competente ufficio delle Entrate lo sgravio della cartella per l'importo corrispondente ai contributi versati.<br />L'eventuale somma che a seguito dello sgravio dovesse risultare a credito del contribuente sara' rimborsata dall'Agente per la riscossione.<br /> <br />A chi chiedere la sospensione ricorso<br />Il contribuente, che contro l'iscrizione a ruolo ricorre al Giudice del lavoro, puo' ottenere, da quest'ultimo, in via giudiziale, la sospensione della cartella per gravi motivi. Sara' sua cura, poi, notificare il relativo provvedimento all'Agente della riscossione, per i successivi adempimenti di competenza.<br />E' invece esclusa la possibilita' per il contribuente, che ha proposto ricorso alla sede Inps, di richiedere la sospensione in via amministrativa della cartella di pagamento.<br /> <br />Come ottenere la rateizzazione<br />Per ottenere l'ok al pagamento dilazionato degli importi addebitati con la cartella, il contribuente deve rivolgersi al competente Agente della riscossione, al quale spetta la valutazione in merito alla sua concessione.<br /><br />FiscoOggi,it]]></description>
<link><![CDATA[http://www.sesamoweb.it/dettagli_archivio_news.asp?ID_news=2314]]></link>
<author>NEWS - www.sesamoweb.it</author>
<pubDate>2010/8/31 12:00:00</pubDate>
<category domain="http://www.sesamoweb.it/news_archivio.asp">NEWS FISCALI</category>
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<title><![CDATA[Bollo virtuale - Versamento rata bimestrale]]></title>
<description><![CDATA[Coloro che sono autorizzati a corrispondere l'imposta di bollo in maniera virtuale devono provvedere al versamento della quarta rata bimestrale relativa all'anno 2010, utilizzando il modello F23 presso banche, agenzie postali o concessionari e indicando il codice tributo:<br />456T   imposta di bollo - tassa sui contratti di borsa]]></description>
<link><![CDATA[http://www.sesamoweb.it/scadenze.asp?data=31/08/2010]]></link>
<author>SCADENZE - www.sesamoweb.it</author>
<pubDate>2010/8/31 12:00:00</pubDate>
<category domain="http://www.sesamoweb.it/scadenze.asp?data=9/2010">SCADENZE FISCALI</category>
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<title><![CDATA[Iva intracomunitaria - Versamento mensile]]></title>
<description><![CDATA[Gli enti non commerciali devono provvedere al versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di luglio 2010 utilizzando il modello F24 presso banche, agenzie postali o concessionari e indicando il codice tributo: <br />6099   versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale<br />]]></description>
<link><![CDATA[http://www.sesamoweb.it/scadenze.asp?data=31/08/2010]]></link>
<author>SCADENZE - www.sesamoweb.it</author>
<pubDate>2010/8/31 12:00:00</pubDate>
<category domain="http://www.sesamoweb.it/scadenze.asp?data=9/2010">SCADENZE FISCALI</category>
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<title><![CDATA[Imposta sulle assicurazioni - Versamento mensile]]></title>
<description><![CDATA[Le imprese di assicurazione devono provvedere al versamento dell'imposta su premi ed accessori incassati nel mese di luglio 2010, e degli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di giugno 2010. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F23 presso banche, agenzie postali o concessionari utilizzando i seguenti codici tributo:<br /> <br />527T   imposta sulle assicurazioni<br />528T   aumento aliquota imposta sulle assicurazioni]]></description>
<link><![CDATA[http://www.sesamoweb.it/scadenze.asp?data=31/08/2010]]></link>
<author>SCADENZE - www.sesamoweb.it</author>
<pubDate>2010/8/31 12:00:00</pubDate>
<category domain="http://www.sesamoweb.it/scadenze.asp?data=9/2010">SCADENZE FISCALI</category>
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<title><![CDATA[Elenchi Intra-12 - Presentazione]]></title>
<description><![CDATA[Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di luglio 2010.]]></description>
<link><![CDATA[http://www.sesamoweb.it/scadenze.asp?data=31/08/2010]]></link>
<author>SCADENZE - www.sesamoweb.it</author>
<pubDate>2010/8/31 12:00:00</pubDate>
<category domain="http://www.sesamoweb.it/scadenze.asp?data=9/2010">SCADENZE FISCALI</category>
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<title><![CDATA[Territori "black list" - Comunicazione]]></title>
<description><![CDATA[I contribuenti soggetti passivi Iva, che effettuano operazioni nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori individuati dai decreti ministeriali del 4 maggio 1999 e del 21 novembre 2001 (territori "black list") devono inviare telematicamente la comunicazione mensile dei dati delle operazioni intercorse nel mese di luglio 2010.]]></description>
<link><![CDATA[http://www.sesamoweb.it/scadenze.asp?data=31/08/2010]]></link>
<author>SCADENZE - www.sesamoweb.it</author>
<pubDate>2010/8/31 12:00:00</pubDate>
<category domain="http://www.sesamoweb.it/scadenze.asp?data=9/2010">SCADENZE FISCALI</category>
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<title><![CDATA[Bollo autoveicoli - Versamento]]></title>
<description><![CDATA[Gli enti non commerciali devono provvedere al versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di luglio 2010 utilizzando il modello F24 presso banche, agenzie postali o concessionari e indicando il codice tributo: <br />6099   versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale]]></description>
<link><![CDATA[http://www.sesamoweb.it/scadenze.asp?data=31/08/2010]]></link>
<author>SCADENZE - www.sesamoweb.it</author>
<pubDate>2010/8/31 12:00:00</pubDate>
<category domain="http://www.sesamoweb.it/scadenze.asp?data=9/2010">SCADENZE FISCALI</category>
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<title><![CDATA[Unico 2010 - Versamenti]]></title>
<description><![CDATA[Ultimo giorno utile per i contribuenti non titolari di partita Iva e che non hanno partecipazioni in societa', associazioni e imprese soggette agli studi di settore, che hanno scelto nella dichiarazione dei redditi Unico 2010 il pagamento rateale e hanno effettuato il primo versamento entro il 16 giugno 2010, per procedere al versamento della 4^ rata delle imposte e dei contributi dovuti a titolo di saldo 2009 e di 1° acconto 2010, con applicazione degli interessi nella misura del 4% annuo.<br /><br />Ultimo giorno utile per i contribuenti non titolari di partita Iva e che non hanno partecipazioni in societa', associazioni e imprese soggette agli studi di settore, che hanno scelto nella dichiarazione dei redditi Unico 2010 il pagamento rateale e hanno effettuato il primo versamento entro il 16 luglio 2010, per procedere al versamento della 3^ rata delle imposte e dei contributi dovuti a titolo di saldo 2009 e di 1° acconto 2010, con la maggiorazione dello 0,4% e con applicazione degli interessi nella misura del 4% annuo.<br /><br />Ultimo giorno utile per i contribuenti non titolari di partita Iva che hanno partecipazioni in societa', associazioni e imprese soggette agli studi di settore, che hanno scelto nella dichiarazione dei redditi Unico 2010 il pagamento rateale e hanno effettuato il primo versamento entro il 6 luglio 2010, per procedere al versamento della 3^ rata delle imposte e dei contributi dovuti a titolo di saldo 2009 e di 1° acconto 2010, con applicazione degli interessi nella misura del 4% annuo.<br /><br />Ultimo giorno utile per i contribuenti non titolari di partita Iva che hanno partecipazioni in societa', associazioni e imprese soggette agli studi di settore, che hanno scelto nella dichiarazione dei redditi Unico 2010 il pagamento rateale e hanno effettuato il primo versamento entro il 5 agosto 2010, per procedere al versamento della 2^ rata delle imposte e dei contributi dovuti a titolo di saldo 2009 e di 1° acconto 2010, con la maggiorazione dello 0,4% e con applicazione degli interessi nella misura del 4% annuo.<br /><br />Per tutte le tipologie di contribuenti il versamento va effettuato utilizzando il modello l'F24 presso banche, agenzie postali e concessionari o con modalita' telematiche. Questi i codici tributo da indicare:<br />4001    Irpef - saldo<br />4033    Irpef acconto - prima rata<br />1668    interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili<br />3801    addizionale regionale all'Irpef<br />3800    Irap - saldo<br />3812    Irap acconto - prima rata<br />3805    interessi pagamento dilazionato tributi regionali<br />3844    addizionale comunale all'Irpef - autotassazione -saldo<br />3843    addizionale comunale all'Irpef - autotassazione - acconto<br />3857   interessi pagamento dilazionato - autotassazione - comunale all'Irpef<br />4200    acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata]]></description>
<link><![CDATA[http://www.sesamoweb.it/scadenze.asp?data=31/08/2010]]></link>
<author>SCADENZE - www.sesamoweb.it</author>
<pubDate>2010/8/31 12:00:00</pubDate>
<category domain="http://www.sesamoweb.it/scadenze.asp?data=9/2010">SCADENZE FISCALI</category>
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<item>
<title><![CDATA[Scadenza invio telematico del modello Unico 2010 entro il 30 settembre]]></title>
<description><![CDATA[ntro il 30 settembre 2010 dovra' essere effettuata la trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi 2009. Dopo il rientro delle ferie estive, gli intermediari e i professionisti si troveranno, quindi, a fare i conti con gli ultimi adempimenti: per l'invio telematico del modello Unico 2010 completare l'indicazione dei dati di natura descrittiva, controllare e verificare effettiva corrispondenza tra le imposte versate e quelle dovute in base alla dichiarazione.<br /><br />Il Sole 24 Ore]]></description>
<link><![CDATA[http://www.sesamoweb.it/dettagli_archivio_news.asp?ID_news=2320]]></link>
<author>NEWS - www.sesamoweb.it</author>
<pubDate>2010/8/30 12:00:00</pubDate>
<category domain="http://www.sesamoweb.it/news_archivio.asp">NEWS FISCALI</category>
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<title><![CDATA[Gli assegni fuori contabilita' sono prove per l'accertamento]]></title>
<description><![CDATA[Cosi' la Corte di legittimita', che bacchetta la Ctr per aver sentenziato con motivazione scarna e insufficiente<br />Con ordinanza n. 18809 del 20 agosto, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate che aveva notificato un avviso di rettifica Iva a una societa' per avere ricevuto assegni, emessi a proprio favore da un'altra impresa individuale, rinvenuti durante una verifica fiscale presso quest'ultima, ma non contabilizzati. Sostanzialmente, quindi, i movimenti bancari che non risultano dalle scritture aziendali sono elementi idonei a far scattare l'accertamento per possibile evasione fiscale.<br /> <br />Il fatto<br />Una societa' impugnava un avviso di rettifica parziale Iva basato sul reperimento, nell'ambito di un controllo a carico di un'altra impresa, di sei assegni bancari emessi dalla seconda a favore della prima e ritenuti connessi a rapporti commerciali intercorsi tra i due operatori senza essere contabilizzati ne' altrimenti giustificati in sede amministrativa. Da qui la presunzione di operazioni economiche eseguire &#34in nero&#34.<br />La Commissione tributaria provinciale adita accoglieva il ricorso della societa' asserendo che le risultanze processuali avrebbero evidenziato che gli assegni si riferivano a un'operazione finanziaria tra i legali rappresentanti delle imprese in merito a &#34rapporti personali&#34. La Commissione regionale confermava l'assunto, argomentando che i rilievi prospettati in appello dall'ufficio non avrebbero &#34una valenza idonea a modificare quanto correttamente ritenuto dai giudici di prime cure&#34. Tali conclusioni in ragione del fatto che la societa' appellata non solo avrebbe offerto scritture contabili regolarmente tenute, ma avrebbe anche dato la prova documentale, di data certa, che le operazioni dedotte dagli assegni rinvenuti presso la ditta individuale verificata non potevano essere attribuite a un rapporto commerciale. &#34Stante tale situazione - si legge nella motivazione - la presunzione attribuita dall'Ufficio a tali assegni si svuota di ogni consistenza e, quindi, non assume alcuna valenza idonea a dare consistenza all'impugnato avviso di rettifica&#34.<br /> <br />L'Amministrazione finanziaria propone ricorso per cassazione denunciando violazione del principio di autosufficienza della decisione impugnata su un fatto non controverso, atteso che:<br />la motivazione della decisione del riesame e' del tutto insufficiente e inidonea a giustificare le affermazioni di estraneita' delle transazioni sottese dagli assegni bancari all'attivita' imponibile Iva, in quanto la Commissione regionale non specifica quale sia la documentazione ritenuta rilevante a titolo di controprova, ne' precisa l'iter valutativo seguito che abbia consentito al giudice di ritenere superata la presunzione relativa a cessioni soggette a Iva, come contestata nell'atto impositivo<br />non risulta indicato quale fosse il diverso rapporto di natura personale che la &#34fantomatica&#34 prova documentale attesterebbe essere intercorso tra le due aziende.<br /> <br />Considerato che l'ente impositore ha notificato al contribuente un avviso di rettifica (di importo complessivo pari a quello recato dagli assegni in questione) ai sensi dell'articolo 54 del Dpr 633/1972, presupponendo, pertanto, l'esistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti, appare necessario in sede di legittimita' verificare se il giudice precedente ha motivato, adeguatamente, sulla validita' delle presunzioni sottese dall'ufficio e sulla possibilita' di ricondurre le somme indicate sugli assegni all'ipotesi di acquisti e vendite senza fattura.<br /> <br />La decisione della Cassazione<br />La Corte suprema ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, in considerazione che il riscontro di movimentazioni sui conti correnti bancari non annotati in contabilita' costituisce, di per se', idoneo elemento presuntivo ai fini dell'accertamento, come del resto previsto dall'articolo 54, comma 3, del Dpr 633/1972. La norma, infatti, abilita l'ufficio a procedere alla rettifica indipendentemente dalla previa ispezione della contabilita' del contribuente, qualora l'esistenza di operazioni imponibili per ammontare superiore a quello indicato nella dichiarazione, o l'inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti in modo certo e diretto, e non in via presuntiva, da verbali, questionari e fatture (articolo 51, comma 2), dagli elenchi allegati alle dichiarazioni di altri contribuenti o da verbali relativi a ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti, nonche' da altri atti e documenti in suo possesso.<br /> <br />Per la Corte regolatrice, quindi, le conclusioni cui e' giunta la Ctr non sono supportate da prove idonee a sconfessare il contrario assunto (ex articolo 2697, comma 2, codice civile) ma semplicemente assistite da un rinvio &#34meramente adesivo ed acritico&#34 alla motivazione di primo grado, pertanto insufficiente a fondare la valenza di un giudicato immune da vizi logici e giuridici. Cio' in quanto non puo' assolutamente essere messa in discussione la circostanza che la movimentazione su conti correnti bancari, che non risulti in contabilita', e' un elemento di per se' idoneo a sostenere il conseguente atto di accertamento.<br />Nel caso in esame, gli assegni furono girati dal percipiente non a nome proprio, ma quale legale rappresentante dell'impresa che conduceva. In tal senso si e' espressa uniformemente la giurisprudenza di legittimita' (cfr Cassazione, sentenze nn. 11750/2008, 138189/2007, 18851/2003, 6232/2003, 8422/2002, 10662/2001 e 9946/2000), evidenziando peraltro come i movimenti dei conti correnti bancari, non transitati nelle scritture contabili dell'imprenditore, costituiscono prova legale relativa (in quanto e' ammessa prova contraria) a favore dell'Amministrazione finanziaria. Il contribuente puo' provare la non riferibilita' delle operazioni all'attivita' di impresa, sia nella fase anteriore all'emissione dell'avviso di accertamento, sia in quella successiva per l'annullamento in via di autotutela, sia nella fase contenziosa.<br /> <br />Inoltre, la Suprema corte ha sancito che, in tema di Iva, qualora debba riconoscersi, ai sensi dell'articolo 51, comma 2, del Dpr 633/1972, la ricorrenza dei presupposti per il ricorso a presunzioni semplici basate su operazioni in conto corrente bancario, la prova liberatoria, che il meccanismo comune a ogni presunzione sposta sul contribuente, si commisura necessariamente alla natura e consistenza degli elementi utilizzati dall'Amministrazione. La valutazione di tali elementi non si traduce in un'automatica assimilazione delle operazioni in conto corrente a corrispettivi non dichiarati, ma richiede un apprezzamento, eminentemente fattuale, della forza presuntiva attribuibile a quelle operazioni, alla luce della prova liberatoria offerta dal contribuente, ed e' quindi censurabile in sede di legittimita' soltanto per i vizi motivazionali previsti dall'articolo 360, n. 5), c.p.c. (cfr Cassazione, sentenze nn. 19947/2005 e 11778/2001).<br /> <br />In particolare, tale laconicita' non permette di comprendere se, nella specie, si sia osservato il principio stabilito in materia di imposte sui redditi, ma suscettibile di estensione anche al campo Iva, per la generale coincidenza fra i due regimi di imponibilita', secondo il quale, in tema di rettifica della dichiarazione del contribuente per redditi d'impresa, occorre distinguere le irregolarita' della contabilita' meno gravi e quelle munite dei requisiti di cui all'articolo 2729 c.c. (gravita', precisione e concordanza). Nel primo caso, l'Amministrazione puo' procedere a rettifica analitica, utilizzando gli stessi dati forniti dal contribuente; nel secondo dimostrando, anche per presunzioni, l'inesattezza/incompletezza di una o piu' poste emergenti dalle scritture che evidenziano un'inattendibilita' globale, autorizzando l'Amministrazione a prescindere da esse e a procedere in via induttiva, avvalendosi anche di semplici indizi sforniti dei requisiti necessari per costituire prova presuntiva. Naturalmente, in entrambi i casi, l'atto di accertamento deve essere motivato, sia con riferimento ai presupposti che consentono il ricorso al metodo analitico o a quello induttivo, sia alle ragioni che giustificano il calcolo in rettifica, tenendo pero' presente che la motivazione su detti presupposti puo' emergere implicitamente, specie nel caso di rettifica analitica, laddove la singola ripresa puo' di per se' evidenziare l'inesattezza della contabilita' che giustifica la rettifica stessa (Cassazione, sentenza n. 24580/2005).<br /> <br />Peraltro, la giurisprudenza di legittimita' ha consolidato il principio in base al quale anche una contabilita' regolarmente tenuta non preclude l'accesso alla possibilita' per l'Amministrazione fiscale di disattenderla producendo legittimi atti impositivi, laddove gli elementi, i dati e le notizie in possesso dell'ufficio assumano rango di materiale indiziario, sufficiente per fondare presunzioni munite dei caratteri di gravita', precisione e concordanza suscettibili di inficiare l'attendibilita' formale delle scritture contabili (cfr Cassazione, sentenze nn. 7813/2010, 7184/2009, 4594/2009, 18421/2005 e 8422/2002).<br /> <br />L'insufficiente motivazione<br />Da qui il drastico rigore impresso dal Collegio di legittimita' nei riguardi dell'&#34irragionevole&#34 motivazione della sentenza impugnata, che non ha adeguatamente &#34giustificato&#34 il superamento della presunzione operata dall'ufficio, come prescrive la norma civilistica.<br />Di conseguenza, sulla scorta dei rilievi, anche se sintetici, esposti nella motivazione dell'ordinanza n. 18809/2010, ad avviso della Suprema corte le conclusioni dei giudici di appello si rivelano infruttuose, in quanto espresse senza un minimo supporto argomentativo effettivamente relazionato a una specifica e concreta emergenza probatoria, ma semplicemente assistite da un mero rinvio adesivo e acritico, percio' inidoneo, alla motivazione della decisione di prime cure.<br /> <br />Costituisce, infatti, principio del tutto pacifico nella prassi giurisprudenziale che la motivazione per relationem della sentenza pronunciata in sede di gravame e' legittima purche' il giudice d'appello, facendo proprie le argomentazioni del giudice precedente, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronunzia, in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo, desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze, risulti appagante e corretto. Viceversa, deve essere cassata la sentenza d'appello, quando la laconicita' della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che all'affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi del gravame.<br />Nel caso di specie, il giudice del riesame si e' limitato ad affermare che la ricostruzione effettuata al riguardo dal primo giudice risulta senza alcun dubbio corretta in quanto fondata sulle risultanze probatorie emergenti dagli atti del processo. La Ctr, invece, avrebbe dovuto esporre estesamente le ragioni per le quali era da condividere la valutazione del primo giudizio; per l'ipotesi in cui determinati argomenti fossero stati introdotti solo con l'appello, di essi avrebbe dovuto valutare la specifica rilevanza in autonoma motivazione.<br />La ragioni argomentative della sentenza opposta sono, quindi, del tutto incomprensibili e non adducono alcun fondamento alla motivazione contenuta nella sentenza della prima Commissione, che la Suprema corte - peraltro - non ha il potere di esaminare.<br /> <br />Al riguardo vige, infatti, il consolidato principio di diritto in base al quale ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il giudice di merito omette di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicita' del suo ragionamento (Cassazione, sentenze nn. 1756/2006 e 890/2006).<br /> <br />D'altra parte, il convincimento del giudicante, circa l'inidoneita' della documentazione prodotta a soddisfare l'onere di prova - gravante sul contribuente per effetto della presunzione legale ricavabile dalla situazione bancaria - dipende dalla valutazione del materiale probatorio, ossia da un giudizio di fatto riservato alla competenza del giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non per vizi logici della motivazione, riscontrabili attraverso la trascrizione nel ricorso dei documenti idonei a porli in evidenza; simili vizi, lungi dall'essere dimostrati, con questo motivo di censura non sono affatto dedotti (Cassazione, sentenza n. 11750/2008).<br /> <br />In conclusione, per quanto esposto, non offrendo la motivazione della sentenza impugnata alcuna possibilita' di rintracciare e controllare la ratio decidendi, la decisione rivela effettivamente il denunciato vizio di motivazione, al quale dovra' ora porre rimedio il giudice del rinvio.<br /><br />FiscoOggi.it]]></description>
<link><![CDATA[http://www.sesamoweb.it/dettagli_archivio_news.asp?ID_news=2313]]></link>
<author>NEWS - www.sesamoweb.it</author>
<pubDate>2010/8/30 12:00:00</pubDate>
<category domain="http://www.sesamoweb.it/news_archivio.asp">NEWS FISCALI</category>
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</item>
<item>
<title><![CDATA[Imposta di registro - Contratti di locazione]]></title>
<description><![CDATA[I titolari di contratti di locazione devono versare l'imposta di registro relativa a contratti nuovi o rinnovati tacitamente dal 1° agosto 2010, utilizzando il modello F23 presso banche, agenzie postali o concessionari. Questi i codici tributo da indicare:<br /> <br />115T   imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - prima annualita'<br />112T   imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - annualita' successive<br />107T   imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - intero periodo<br />114T   imposta di registro per proroghe (contratti di locazione e affitti)<br />108T   imposta di registro per affitto fondi rustici]]></description>
<link><![CDATA[http://www.sesamoweb.it/scadenze.asp?data=30/08/2010]]></link>
<author>SCADENZE - www.sesamoweb.it</author>
<pubDate>2010/8/30 12:00:00</pubDate>
<category domain="http://www.sesamoweb.it/scadenze.asp?data=9/2010">SCADENZE FISCALI</category>
<guid isPermaLink="true">http://www.sesamoweb.it/scadenze.asp?data=30/08/2010</guid>
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<title><![CDATA[Stop al riciclaggio: torna a 5.000 euro il limite all'uso del contante]]></title>
<description><![CDATA[L'antiriciclaggio osteggia tutte quelle operazioni che mirano a dare una sembianza lecita a capitali di provenienza illecita. Si parla comunemente di lavaggio di denaro sporco, espressione che rende bene l'idea del denaro che, una volta reinvestito in regolari operazioni, perde ogni traccia delle precedenti attivita' illecite. Volendo fare un esempio immaginiamo un signore distinto che acquista un immobile utilizzando denaro ricevuto da un malvivente, funge da semplice prestanome e incassa una lauta ricompensa. Riciclare in poche parole significa occultare l'origine illecita del patrimonio, reiterando in qualche misura un crimine gia' commesso da altri.<br />La battaglia contro il riciclaggio e' colossale, ma il suo fine e' altrettanto notevole, considerato che l'immissione sul mercato di ricchezza di provenienza illecita produce un vero e proprio danno sociale. Il riciclatore, infatti, riesce a mantenere aperte attivita' anche poco remunerative attraverso fonti di finanziamento di facile approvvigionamento, falsando cosi' la concorrenza e alterando il normale ciclo economico.<br />Come si combatte il riciclaggio di denaro sporco<br />Il legislatore ha iniziato a prestare maggiore attenzione al problema del riciclaggio a partire dagli anni novanta, con la realizzazione del mercato unico e della libera circolazione dei capitali, che hanno avuto come rovescio della medaglia, l'internazionalizzazione delle attivita' criminali. Tre sono i fronti su cui il legislatore ha concentrato la lotta al riciclaggio: <br />- Limiti all'uso del contante; <br />- Obblighi di identificazione e registrazione; <br />- Obblighi di segnalazione.<br />Frenata all'uso del contante<br />Oggi si fa un gran parlare di antiriciclaggio e di limiti all'uso del contante, anche perche' il Governo e' intervenuto spesso in materia. <br />L'andirivieni di norme in materia di antiriciclaggio ha creato un po' di confusione: <br />prima il d.lgs. 231/2007 che, in attuazione della direttiva europea, ha posto il divieto all'uso del contante per importi pari o superiori a 5.000 Euro;<br />poi il d.l. 112/2008 che ha innalzato la soglia, riportando il vecchio divieto all'uso del contante per importi pari o superiori a 12.500 euro;<br />infine il d.l. n. 78/2010 che, per allineare l'Italia agli altri paesi d'Europa, ha riproposto il limite dei 5.000 Euro introdotto gia' nel 2007.<br />Al di la' del limite quantitativo previsto per il trasferimento di denaro contante, e' necessario comprendere l'importanza di questo divieto. I soggetti che pongono in essere operazioni di riciclaggio fondano la riuscita del reato proprio nel mezzo: il denaro contante, strumento per antonomasia poco rintracciabile. Il divieto all'uso del contante oltre una certa soglia favorisce la tracciabilita' delle operazioni, una sorta di &#34filo di Arianna&#34 che facilita il riconoscimento delle operazioni illecite.<br />Per favorire la tracciabilita' delle operazioni, il legislatore ha posto una serie di divieti anche all'emissione di assegni bancari/postali e ai valori dei saldi dei libretti di deposito al portatore.<br /><br />In sintesi, queste sono le regole previste dal 31 maggio 2010:<br />divieto di effettuare, fra soggetti diversi e senza il tramite di banche o istituti di moneta elettronica o Poste Italiane Spa, transazioni in contanti per importi &#8805; a 5.000 Euro;<br />obbligo, per gli assegni bancari o postali di importo &#8805; a 5.000 Euro, di recare:<br />o	l'indicazione del nome o della ragione sociale del soggetto beneficiario;<br />o	la clausola di non trasferibilita';<br />divieto, per i libretti di deposito bancari o postali, di mantenere un saldo di importo &#8805; a 5.000 Euro. In particolare e' imposta la loro estinzione o la riduzione del relativo saldo entro e non oltre il 30 giugno 2011.<br />Professionisti in prima fila nella lotta al riciclaggio<br />I professionisti rivestono un ruolo molto importante nella lotta contro il riciclaggio. Vista infatti la difficolta' nell'individuazione delle operazioni illecite, diventa fondamentale l'aiuto di chi, assistendo all'operazione stessa come consulente o intermediario, ha gli elementi necessari per poter segnalare l'operazione sospetta.<br /><br />I dottori commercialisti, i notai, i consulenti del lavoro ecc … hanno il dovere, nel caso in cui vengano a conoscenza, nell'ambito dei loro compiti, del trasferimento di denaro contate per valore uguale o superiore a 5.000 Euro, di darne segnalazione al ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF). In caso di omessa segnalazione il professionista e' soggetto ad una sanzione amministrativa compresa tra il 3% e il 30% dell'importo dell'operazione.<br />Le sanzioni per la lotta al riciclaggio<br />Il legislatore combatte contro il riciclaggio anche sul fronte sanzionatorio. <br />La disciplina delle sanzioni in materia di antiriciclaggio era gia' stata formulata con il d.lgs. n. 231/2007 all'articolo 58, integrato dal d.l. n. 78/2010 con l'introduzione del nuovo comma 7-bis e commentato dalla circolare del ministero dell'economia e delle finanze n. 281178.<br /><br />Queste in sintesi le sanzioni previste:<br />in caso di trasferimento di contanti o di emissione irregolare di assegni per importi &#8805; 5.000 €, la sanzione e' compresa tra l'1% e il 40% dell'importo del trasferimento;<br />in caso di saldi di libretti di deposito appena aperti &#8805; 5.000 €, la sanzione e' compresa tra il 20% e il 40% del valore del saldo;<br />in caso di libretti di deposito aperti prima del 31 maggio 2010, i cui saldi sono ancora &#8805; 5.000 € al 30/06/2011, la sanzione e' compresa tra il 10% e il 20%.<br />Qualora gli importi dei trasferimenti o dei saldi superino la soglia dei 50.000, le sanzioni si inaspriscono ulteriormente.<br />Infatti:<br />nel caso in cui gli importi dei trasferimenti di denaro contante e degli assegni siano superiori a 50.000 Euro, la sanzione minima normalmente fissata all'1% e' aumentata di cinque volte, quindi diventa:<br />o	dal 5% al 40% dell'importo trasferito per chi paga o riceve importi in contanti > 50.000 Euro o emette assegni senza il nome del beneficiario o senza la clausola di non trasferibilita' per importi > 50.000 Euro;<br />nel caso in cui i saldi dei libretti di deposito al portatore siano superiori a 50.000 Euro, sia la sanzione minima sia quella massima sono aumentate del 50%. Esse pertanto saranno:<br />o	dal 30% al 60% del saldo per i libretti di deposito al portatore con saldo > 50.000 Euro;<br />o	dal 15% al 30% del saldo per i libretti di deposito al portatore che al 30 giugno 2011 risultano ancora di importo > 50.000 Euro.<br />Oltre a precisare gli importi delle sanzioni da applicare alle varie fattispecie di violazione, il legislatore fissa un principio fondamentale, valido in ogni caso:<br />una sanzione minima di 3.000 Euro per qualsiasi forma di irregolarita', qualora la sanzione prevista, nel caso specifico, risulti inferiore a 3.000 Euro. Pertanto, ad esempio, in caso di trasferimento di assegno bancario di 55.000 Euro, senza clausola di non trasferibilita', la sanzione minima da applicare e' pari al 5%, quindi 2.750. Poiche' 2.750 e' inferiore alla soglia minima di 3.000 Euro, la sanzione da applicare sara' pari a 3.000 Euro.<br /><br />Fiscoetasse.it]]></description>
<link><![CDATA[http://www.sesamoweb.it/dettagli_archivio_news.asp?ID_news=2321]]></link>
<author>NEWS - www.sesamoweb.it</author>
<pubDate>2010/8/26 12:00:00</pubDate>
<category domain="http://www.sesamoweb.it/news_archivio.asp">NEWS FISCALI</category>
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</item>
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<title><![CDATA[Elenchi intrastat - Presentazione]]></title>
<description><![CDATA[Gli operatori intracomunitari con obbligo mensile devono provvedere alla presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni e/o acquisti e prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese di luglio 2010.]]></description>
<link><![CDATA[http://www.sesamoweb.it/scadenze.asp?data=25/08/2010]]></link>
<author>SCADENZE - www.sesamoweb.it</author>
<pubDate>2010/8/25 12:00:00</pubDate>
<category domain="http://www.sesamoweb.it/scadenze.asp?data=9/2010">SCADENZE FISCALI</category>
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<title><![CDATA[Ricorsi in Cassazione - Definizione agevolata]]></title>
<description><![CDATA[Ultimo giorno utile per i contribuenti con ricorsi pendenti in Cassazione, iscritti a ruolo in primo grado entro il 25 maggio 2000, per presentare alla cancelleria della Corte la richiesta di definizione agevolata e pagamento di un importo pari al 5% del valore della lite.<br /><br />La richiesta di definizione agevolata deve contenere, tra l'altro, la rinuncia a ogni pretesa di equa ripartizione e la ricevuta del versamento delle somme dovute. Il versamento del 5% va fatto esclusivamente tramite il modello F24-Versamenti con elementi identificativi con l'indicazione del seguente codice tributo.<br />8109    definizione delle liti fiscali pendenti ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, lettera b) Dl n. 40/2010]]></description>
<link><![CDATA[http://www.sesamoweb.it/scadenze.asp?data=24/08/2010]]></link>
<author>SCADENZE - www.sesamoweb.it</author>
<pubDate>2010/8/24 12:00:00</pubDate>
<category domain="http://www.sesamoweb.it/scadenze.asp?data=9/2010">SCADENZE FISCALI</category>
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<item>
<title><![CDATA[Imposta sugli intrattenimenti - Versamento]]></title>
<description><![CDATA[I soggetti che esercitano attivita' di intrattenimento devono versare l'imposta relativa alle attivita' svolte con carattere di continuita' nel mese di luglio 2010, utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo 6728 (imposta sugli intrattenimenti).]]></description>
<link><![CDATA[http://www.sesamoweb.it/scadenze.asp?data=16/08/2010]]></link>
<author>SCADENZE - www.sesamoweb.it</author>
<pubDate>2010/8/16 12:00:00</pubDate>
<category domain="http://www.sesamoweb.it/scadenze.asp?data=9/2010">SCADENZE FISCALI</category>
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<item>
<title><![CDATA[Accise - Versamento]]></title>
<description><![CDATA[I soggetti obbligati al pagamento dell'accisa devono provvedere al versamento dell'imposta sui prodotti immessi in consumo nel mese di luglio 2010, utilizzando il modello F24 telematico e i seguenti codici tributo:<br /><br /><br />2801     quota accise benzine riservata alle Regioni a statuto ordinario<br />2802     accisa spiriti<br />2803     accisa birra<br />2804     accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi<br />2805     accisa gas petroliferi liquefatti<br />2806     accisa sull'energia elettrica<br />2807     addizionale energia elettrica (Dl 511/1988)<br />2808     addizionale energia elettrica (Dl 332/1989)<br />2809     accisa sul gas naturale per autotrazione<br />2810     maggiori proventi addizionale energia elettrica (Dl 332/1989)<br />2811     maggiori proventi addizionale energia elettrica (Dl 511/1988)<br />2812     denaturanti e prodotti soggetti a I.F. - Contrassegni di Stato<br />2813     diritti di licenza sulle accise e imposte di consumo<br />2814     accisa sul gas naturale per combustione<br />2815     imposta di fabbricazione sui sacchetti di plastica<br />2816     imposta di consumo su oli lubrificanti e bitume<br />2817     tassa emissione di anidride solforosa e ossido di azoto<br />2818     entrate accise eventuali e diverse<br />2819     imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio e bitume<br />2836    accisa sull'energia elettrica (Dlgs 504/1995, modificato dal Dlgs 26/2007) consumata nella regione autonoma Friuli Venezia Giulia<br />2837     accisa sul gasolio per uso autotrazione, immesso in consumo nel territorio nazionale, spettante alle regioni a statuto ordinario (legge 244/2007, art. 1, c. 298)<br />2845     accisa sul carbone, lignite e coke di carbon fossile utilizzati per carburazione o combustione (Dlgs 504/1995, art. 21, c. 2, lett. h)<br />2846     accisa sugli oli e grassi animali e vegetali utilizzati per carburazione o combustione (Dlgs 504/1995, art. 21, c. 2, lett. a)<br />2847     accisa sull'alcole metilico utilizzato per carburazione o combustione (Dlgs 504/1995, art. 21, c. 2, lett. d).]]></description>
<link><![CDATA[http://www.sesamoweb.it/scadenze.asp?data=16/08/2010]]></link>
<author>SCADENZE - www.sesamoweb.it</author>
<pubDate>2010/8/16 12:00:00</pubDate>
<category domain="http://www.sesamoweb.it/scadenze.asp?data=9/2010">SCADENZE FISCALI</category>
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<title><![CDATA[Intermediari autorizzati - Versamento imposta sostitutiva]]></title>
<description><![CDATA[Banche, SIM e altri intermediari autorizzati sono tenuti al versamento dell'imposta sostitutiva applicata nel mese di giugno 2010 sulle plusvalenze (regime del risparmio amministrato) utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo:<br />1102     plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari<br /> <br />Banche, SIM e altri intermediari autorizzati sono tenuti al versamento dell'imposta sostitutiva sul risultato maturato (regime del risparmio gestito), in caso di revoca del mandato di gestione nel mese di giugno 2010.<br />Va utilizzato il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo:<br />1103     imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale<br /><br />Istituti di credito e altri intermediari sono tenuti al versamento dell'imposta sostitutiva risultante dal &#34conto unico&#34 relativo al mese di luglio 2010, sugli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi da banche, S.p.A. quotate ed Enti pubblici.<br />Banche, SIM e altri intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa versano l'imposta sostitutiva, risultante dal "conto unico" relativo al mese di luglio 2010, sugli utili delle azioni e dei titoli immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa.<br />Va utilizzato il modello F24 telematico, con indicazione del codice tributo:<br />1239     intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari<br />]]></description>
<link><![CDATA[http://www.sesamoweb.it/scadenze.asp?data=16/08/2010]]></link>
<author>SCADENZE - www.sesamoweb.it</author>
<pubDate>2010/8/16 12:00:00</pubDate>
<category domain="http://www.sesamoweb.it/scadenze.asp?data=9/2010">SCADENZE FISCALI</category>
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<title><![CDATA[Amministrazioni pubbliche - Versamento ritenute alla fonte]]></title>
<description><![CDATA[Le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonche' sui redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese di luglio 2010. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24EP telematico.<br />Questi i codici tributo da indicare:<br />100E    ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati<br />104E    ritenute su redditi da lavoro autonomo<br /> <br />Le stesse Amministrazioni devono provvedere al versamento dell'acconto mensile Irap dovuto sulle retribuzioni, sui redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e sui compensi corrisposti nel mese di luglio 2010, utilizzando il modello F24EP telematico con indicazione del codice tributo:<br />380E    Irap<br /> <br />Le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato anche ad ordinamento autonomo devono provvedere al versamento dell'addizionale regionale e dell'addizionale comunale Irpef trattenute ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese di luglio 2010 sia per quel che riguarda le operazioni di conguaglio di fine anno che per le operazioni di cessazione del rapporto di lavoro. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24EP telematico. Questi i codici tributo da indicare:<br />381E    addizionale regionale Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta<br />384E    addizionale comunale Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta - Saldo]]></description>
<link><![CDATA[http://www.sesamoweb.it/scadenze.asp?data=16/08/2010]]></link>
<author>SCADENZE - www.sesamoweb.it</author>
<pubDate>2010/8/16 12:00:00</pubDate>
<category domain="http://www.sesamoweb.it/scadenze.asp?data=9/2010">SCADENZE FISCALI</category>
<guid isPermaLink="true">http://www.sesamoweb.it/scadenze.asp?data=16/08/2010</guid>
</item>
</channel></rss>
